LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977
Art. 16
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.