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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 5
Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale sentito il parere del comitato consultivo di cui al precedente articolo 2, verranno individuate mediante idonea perimetrazione cartografica le aree che necessitano di un particolare regime di tutela per la presenza di consociazioni vegetali di notevole interesse floristico, ecologico e monumentale, nonchè le aree destinate a riserva naturale o a parco naturale, e verrà definita la relativa normativa.
Dette aree potranno anche essere proposte dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Comitati comprensoriali, dal Comitato circondariale di Rimini, dalle amministrazioni provinciali, dagli istituti universitari interessati, dalle organizzazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, dall'Azienda regionale delle foreste e dall'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina.
Nelle aree di cui al primo comma del presente articolo è proibita la eliminazione, anche parziale, delle specie esistenti e l'alterazione delle consociazioni floristiche e faunistiche.
Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, è vietata nelle aree di cui al comma precedente ogni attività edificatoria che non sia di recupero dell'esistente, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e destinazione dell'area e le opere di urbanizzazione primaria.
Per le aree a destinazione agricola ricomprese nella perimetrazione sarà dettata un' apposita normativa che faccia salvo la loro produttività agricola e la relativa edificabilità.
Per i centri edificati esistenti all'interno della perimetrazione valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti dei relativi comuni.
I divieti di cui ai commi precedenti sono immediatamente operativi nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti od adottati.
In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente della Giunta regionale e a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni sono obbligati ad adottare le misure di salvaguardia previste dalla legislazione vigente.
I privati e gli enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nei citati decreti possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sul Bollettino Ufficiale della Regione e presso le sedi dei Comitati comprensoriali e dei Comuni interessati.
Dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione o presso le sedi dei Comitati comprensoriali o dei Comuni interessati.
Sulle osservazioni e proposte il Consiglio regionale deve pronunciarsi e decidere in via definitiva.

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