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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Art. 8
Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.
Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.

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