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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 25 gennaio 1977

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
La Regione, in attuazione di quanto previsto dall' art. 3 - lettera o) dello statuto regionale, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.
Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.
Art. 2
Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, è istituito il " Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura ", composto:
- dall'assessore regionale competente per lo specifico settore, con funzioni di presidente; in caso di assenza o impedimento, il predetto assessore può essere sostituito da altro assessore o da un consigliere regionale da lui delegato;
- da quattro collaboratori regionali designati dalla Giunta regionale;
- da sei esperti, designati rispettivamente: due dalla sezione regionale dell'ANCI, due dall'URPER e due dalla delegazione regionale DELL'UNCEM;
- dal direttore dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali o da un suo delegato;
- dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste o da un suo delegato;
- dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste o da un suo delegato;
- dal direttore dell'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina o da un suo delegato;
- da dieci esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio regionale su terne proposte dagli istituti universitari competenti delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze agrarie, e dalle associazioni naturalistiche più rappresentative della regione.
Il comitato potrà invitare di volta in volta, alle proprie riunioni, i rappresentanti delle Comunità montane, dei Comprensori e dei Comuni interessati agli argomenti in discussione.
Il segretario del comitato sarà scelto al proprio interno tra i collaboratori regionali.
I membri del comitato restano in carica per tutta la durata del consiglio regionale che li ha nominati e potranno essere confermati.
Il comitato, oltre formulare i pareri previsti dalla presente legge, ha il compito di proporre alla Giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utili per la migliore conoscenza, divulgazione e tutela della natura e del paesaggio regionale.
Art. 3
Con la presente legge viene altresì istituito un " fondo regionale per la conservazione della natura ", con i seguenti scopi:
- diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso iniziative specifiche di educazione naturalistica;
- attuare o incentivare, in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, con l'Azienda regionale delle foreste e con l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
- assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione, l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua attuazione.
Annualmente il Consiglio regionale predisporrà il programma delle iniziative cui destinare le disponibilità del fondo, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 della presente legge.
Titolo II
PROTEZIONE DELLA FLORA SPONTANEA RARA
Art. 4
E' vietata a chiunque, ivi compreso il proprietario del fondo, salvo si tratti di terreno messo a coltura, la raccolta delle seguenti specie di piante spontanee, da considerarsi rare, e di parte di esse, tranne il frutto:
- Aconitum variegatum Aconito
- Anemone (Sezione pulsatilla specie plurime( sppl) Anemone
- Anemone narcissiflora Anemone a fiori di narciso
- Aquilegia sppl Aquilegia
- Arbutus unedo Corbezzolo
- Armeria sppl Armeria
- Arnica montana Arnica
- Aster alpinus Astro alpino
- Campanula medium Campanula
- Convallaria Majalis Mughetto
- Cistus incanus Cisto
- Crocus sppl Croco o zafferano selvatico
- Daphne sppl Fior di stecco
- Dianthus sppl Garofano
- Doronicum cordatum Doronico a foglie cuoriformi
- Dictamnus albus Dittamo
- Eriophorum sppl Pennacchi
- Erythronium dens canis Dente di cane
- Fritillaria tenella Fritillaria
- Galanthus nivalis Bucaneve
- Gentiana sppl Genziana
- Geranium argenteum Geranio argenteo
- Ilex aquifolium Agrifoglio
- Leucojum sppl Campanella
- Lilium sppl Giglio
- Narcissus sppl Narciso
- Nymphaea alba Ninfea bianca
- Orchidacee: tutte le specie Orchidee: tutte le specie
- Paradisia liliastrum Liliastro
- Pinguicula vulgaris Pinguicola
- Primula auricula Primula orecchio d' orso
- Quercus pseudosuber Cerro - Sughera
- Rhamnus alaternus Alaterno
- Rhododendrum ferrugineum Rododendro ferrugineo
- Sempervivum sppl Semprevivo sppl
- Saxifraga (tutte le specie crassulente) Saxifraga (tutte le specie crassulente)
- Scilla bifolia Scilla
- Scolopendrium sppl Lingua cervina
- Soldanella alpina Soldanella
- Staphylea pinnata Borsolo
- Sternbergia lutea Amarillide giallo
- Taxus bacata Tasso
- Tozzia alpina Tozzia
- Trollius europaeus Botton d' oro
- Tulipa sppl (eccetto T. silvestris) Tulipano sppl
- Vinca sppl Pervinca
L'elenco, di cui sopra, potrà essere integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle piante appartenenti alla flora spontanea.
Per altre piante spontanee, che dovranno essere indicate in apposito elenco da approvare dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente, le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini ed i Comitati comprensoriali per le restanti zone possono stabilire divieti o limitazioni alla loro raccolta.
Nessuna limitazione è posta al proprietario, all' usufruttuario e al coltivatore per la raccolta delle piante coltivate e di quelle spontanee infestanti i terreni messi a coltura.
Art. 5
Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale sentito il parere del comitato consultivo di cui al precedente articolo 2, verranno individuate mediante idonea perimetrazione cartografica le aree che necessitano di un particolare regime di tutela per la presenza di consociazioni vegetali di notevole interesse floristico, ecologico e monumentale, nonchè le aree destinate a riserva naturale o a parco naturale, e verrà definita la relativa normativa.
Dette aree potranno anche essere proposte dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Comitati comprensoriali, dal Comitato circondariale di Rimini, dalle amministrazioni provinciali, dagli istituti universitari interessati, dalle organizzazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero, dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, dall'Azienda regionale delle foreste e dall'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina.
Nelle aree di cui al primo comma del presente articolo è proibita la eliminazione, anche parziale, delle specie esistenti e l'alterazione delle consociazioni floristiche e faunistiche.
Dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma, è vietata nelle aree di cui al comma precedente ogni attività edificatoria che non sia di recupero dell'esistente, fatte salve le opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e destinazione dell'area e le opere di urbanizzazione primaria.
Per le aree a destinazione agricola ricomprese nella perimetrazione sarà dettata un' apposita normativa che faccia salvo la loro produttività agricola e la relativa edificabilità.
Per i centri edificati esistenti all'interno della perimetrazione valgono le norme degli strumenti urbanistici vigenti dei relativi comuni.
I divieti di cui ai commi precedenti sono immediatamente operativi nei confronti di chiunque e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti od adottati.
In attesa dell'adeguamento dei piani vigenti alle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente della Giunta regionale e a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni sono obbligati ad adottare le misure di salvaguardia previste dalla legislazione vigente.
I privati e gli enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nei citati decreti possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti sul Bollettino Ufficiale della Regione e presso le sedi dei Comitati comprensoriali e dei Comuni interessati.
Dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione o presso le sedi dei Comitati comprensoriali o dei Comuni interessati.
Sulle osservazioni e proposte il Consiglio regionale deve pronunciarsi e decidere in via definitiva.
Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta degli enti e degli organismi di cui al terzo comma del precedente art. 5, potranno essere soggetti a particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 2 e della commissione consiliare competente.
Nel decreto dovrà altresì essere indicata la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonchè i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela.
Art. 7
I Comuni, a domanda degli interessati, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici, salvo il benestare del proprietario del fondo, possono autorizzare, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al precedente art. 2, la raccolta di piante erbacee ed arbustive protette o di parti di esse comprese quelle indicate nell'elenco di cui all'articolo 4 della presente legge, con esclusione di quelle vegetanti nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5.
Art. 8
Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso istituti universitari di ricerca e di sperimentazione.
Tali piante o fiori di tali piante, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti a specie protette deve darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune in cui è situato il fondo.
Art. 9
Dei divieti e delle delimitazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, dovrà essere data notizia mediante manifesti e cartelloni illustrativi, manifesti da affiggersi per almeno trenta giorni negli albi pretori dei Comuni, delle Comunità montane, del Circondario di Rimini, dei Comprensori e delle Province, nonchè tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Gli elenchi delle specie protette, le delimitazioni di cui all'art. 5 e l'ubicazione e descrizione degli esemplari arborei di cui all'art. 6, saranno permanentemente depositati a disposizione della popolazione presso ogni Provincia, Comunità montana, Comprensorio, Circondario e Comune della regione, presso uffici ed istituzioni pubbliche e presso l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali.
Titolo III
DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 10
Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:
a) i funghi epigei, siano essi o no commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.
Per uso strettamente personale è autorizzata la raccolta complessiva giornaliera dei funghi per non più di Kg. 3 a persona.
Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:
- funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
- muschi Kg. 0,300
- lamponi Kg. 1,000
- more Kg. 1,000
- fragole Kg. 1,000
- mirtilli Kg. 1,000
- bacche di ginepro Kg. 0,200
Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.
Art. 11
Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini e i Comitati comprensoriali per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.
I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.
I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.
Per praticare la raccolta dei funghi ipogei (tartufi), i raccoglitori dovranno essere muniti di una autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune su apposito tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. La raccolta è permessa per i periodi che saranno indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge e la Commissione consiliare competente. La raccolta è consentita con l'ausilio del cane o del maiale e con l'uso della vangarola della larghezza non superiore a cm. 6; è fatto obbligo di ricoprire, con lo stesso terreno, lo scavo effettuato per l'asportazione del fungo ipogeo (tartufo).
Per quanto altro attiene la disciplina della raccolta dei funghi ipogei (tartufi), non prevista dalla presente legge, valgono le norme previste dalla legge 17 luglio 1970, n. 568 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 12
E' vietato, nell'ambito del territorio regionale, usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato humifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle piante elencate all'art. 10 della presente legge.
E' altresì vietato calpestare, danneggiare, distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: parimenti è vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, ginepro o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte da un' ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione.
Art. 13
E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.
Il divieto di cui al primo comma non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la raccolta può venire impedita a chiunque, ivi compresi il proprietario, l'usufruttuario e il coltivatore del fondo, qualora venissero a prevedersi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.
Titolo IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 14
Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalle Comunità montane e dai Comitati comprensoriali, nonchè, su autorizzazione della Giunta regionale, gli agenti giurati designati da enti ed associazioni riconosciute giuridicamente che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.
Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.
Art. 15
Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni amministrative da L.5.000 a L.200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive ed arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
Per le violazioni del quarto comma dell'art. 5, si applicano le sanzioni pecuniarie previste nel secondo comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno.
La violazione alle norme di cui al primo comma è presunta quando nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei prodotti del sottobosco o nelle aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge, a formale intimazione sia opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o degli altri mezzi di trasporto.
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all' altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.
Le sanzioni di cui al primo comma si applicano altresì a chi pone in vendita o commercia le piante di cui all'articolo 4 senza il prescritto certificato di provenienza di cui all'articolo 8.
Della violazione è redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e, quando ciò non fosse possibile, deve essere provveduto alla sua notifica anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Copia del verbale con la prova dell'avvenuta notifica o dell'avvenuta consegna al trasgressore, deve essere inviata al Sindaco del Comune ove è avvenuta l'infrazione.
Qualora il Sindaco ritenga fondato l'accertamento della violazione, sentiti anche gli interessati quando questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dall' avvenuta notifica o consegna del verbale, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, fissando al trasgressore un termine di trenta giorni.
L'ingiunzione può essere notificata al trasgressore anche a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro di essa l'interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Decorso il termine previsto per il pagamento e qualora non sia fatta opposizione avanti al pretore, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del TU approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.
Il Sindaco, qualora accerti trattarsi di prima infrazione, da parte del trasgressore, alle norme particolari stabilite ai sensi dell'art. 4, quarto comma e dall'art. 11, primo comma, dalla Comunità montana o dal Comitato circondariale di Rimini e dai Comitati comprensoriali può comminare, al posto della sanzione pecuniaria, l'ammonizione con diffida, da inviare per conoscenza a tutti i Comuni rispettivamente della Comunità montana, del Circondario di Rimini o del Comprensorio.
Art. 16
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno versate nel fondo regionale per la conservazione della natura, dedotta la percentuale del 50% a beneficio del Comune che commina la sanzione, quale concorso nelle spese sostenute in relazione al procedimento sanzionatorio.
Titolo V
FINANZIAMENTO DELLA LEGGE
Art. 17
Alle spese di funzionamento del Comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge, compresi i gettoni di presenza e le spese di trasferta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 18100 del bilancio per l'esercizio 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.
L'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare annualmente L.30.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1977, per il funzionamento del " Fondo regionale per la conservazione della natura " di cui all'art. 3 della presente legge.
All'onere di L.30.000.000 l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di L.30.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, con riferimento alla esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 7 dell' elenco n. 3 annesso al bilancio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 24 gennaio 1977

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