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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO(6)

Art. 10

(abrogata lett. a) del comma 1 e abrogato comma 2

da art. 25 L.R. 2 aprile 1996 n. 6)

Ai fini della tutela prevista dall'art. 1 della presente legge, sono considerati prodotti del sottobosco:
a) abrogato
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.
abrogato
Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera individuale entro i seguenti limiti:
- funghi ipogei (tartufi) Kg. 1,000
- muschi Kg. 0,300
- lamponi Kg. 1,000
- more Kg. 1,000
- fragole Kg. 1,000
- mirtilli Kg. 1,000
- bacche di ginepro Kg. 0,200
Il limite massimo di raccolta dei funghi ipogei (tartufi), qualora venga raccolto un solo esemplare di peso superiore, viene elevato al peso di detto esemplare.
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai familiari e ai suoi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, ha abrogato l'art. 2 della legge in esame, che istituiva e disciplinava il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.

Lo stesso articolo ha poi previsto che: " I pareri demandati dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per, l'ambiente naturale " istituito e disciplinato dall art. 33 della stessa legge.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

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