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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 2

PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE - ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO(6)

Art. 11

(già sostituito primo periodo del comma 4 da articolo unico

L.R. 11 maggio 1981 n. 13; poi abrogati commi 4 e 5 da art. 28

L.R. 2 settembre 1991 n. 24 Sito esterno)

Le Comunità montane per i territori montani, il Comitato circondariale di Rimini(1) e i Comitati comprensoriali(4) per le restanti zone potranno stabilire quantitativi di raccolta inferiori a quelli indicati nel precedente art. 10.
I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge.
I Comuni possono, su domanda, autorizzare per scopi scientifici o didattici la raccolta dei prodotti del sottobosco in deroga alle limitazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge.
abrogato
abrogato

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'art. 39 L.R. 2 aprile 1988 n. 11, ha abrogato l'art. 2 della legge in esame, che istituiva e disciplinava il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.

Lo stesso articolo ha poi previsto che: " I pareri demandati dalla L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per, l'ambiente naturale " istituito e disciplinato dall art. 33 della stessa legge.

L'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 17 e l'Azienda regionale per l'incremento della selvaggina (A.R.I.S.) è stata anch'essa soppressa con L.R. 29 marzo 1993 n. 16.

I Comitati comprensoriali sono stati soppressi dal titolo IV L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 " Norme sul riordino istituzionale ", ora abrogata.

Le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena sono state soppresse dalla L.R. 30 gennaio 1995 n. 6 " Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia ".

L'art. 16 "Norma transitoria e finale" della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 ha modificato la legge in esame relativamente alla materia in essa disciplinata, cioè riguardo alle "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche".

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