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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 13
Disciplina delle procedure di spesa
Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonchè i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma del successivo articolo 57.
Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al 1 comma, entro i termini fissati.
Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione dello stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.

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