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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 17
Stanziamenti di competenza
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi e progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 13, nonchè delle eventuali procedure preliminari ed istruttorie già svolte a norma del precedente art. 11.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al 1 comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Nel caso di contributi in annualità, sono distintamente indicate, in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi, e le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.
La quota parte del limite d' impegno autorizzata nell'esercizio precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio stesso.
Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d' impegno per l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma precedente si cumula all'ulteriore limite d' impegno autorizzato per l'esercizio di competenza assumendone la medesima durata.

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