LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 21
Universalità ed integrità del bilancio
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 29.