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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 33
Fondo di riserva per spese impreviste
Nel bilancio di competenza è iscritto un fondo di riserva per spese impreviste.
Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
Le deliberazioni di cui al 2 comma debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione.
L'ammontare del fondo di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore allo 0,50 per cento del totale delle spese effettive di cui al 1 comma del precedente art. 25.

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