LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 42
Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, 4 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.