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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 42
Anticipazioni di cassa
All'accensione di anticipazioni di cassa ai sensi e nei limiti di cui all'art. 10, 4 comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede con propria deliberazione la Giunta regionale, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

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