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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 57
Impegni di spesa
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dellhesercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell' obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente 5 comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d' ufficio dalla ragioneria regionale.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d' impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d' ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull' impegno medesimo.

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