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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell'ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 Sito esterno e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.
Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.

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