Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 61
Liquidazione delle spese
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo che nei seguenti casi:
a) quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa è disposta d' ufficio dai responsabili delle singole unità operative;
b) quando si tratti di spese di amministrazione generale la cui previsione sia effettuata a calcolo o stima del fabbisogno, qualora le partite di spesa in liquidazione si mantengano entro i limiti qualitativi e quantitativi di un contratto regolarmente stipulato, o di una precedente deliberazione autorizzativa contenente tutti gli elementi per la esatta identificazione dei terzi creditori o beneficiari o nei limiti delle perizie approvate dalla Giunta per lavori da eseguire in economia. In tal caso la liquidazione avviene con atto del Presidente della Giunta o di un Assessore delegato dallo stesso.
La Giunta regionale può delegare per la liquidazione il Presidente della Giunta, singoli componenti della stessa, i responsabili degli uffici periferici e singoli funzionari dell'amministrazione, stabilendo, se del caso, opportune direttive.
Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

Espandi Indice