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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 63
Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, ovvero, in assenza di questo, dal componente della Giunta regionale competente per materia, e vistati dal responsabile della ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d' ufficio dalla ragioneria regionale col solo visto del responsabile del servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal Regolamento di attuazione della legge regionale di istituzione del servizio di Tesoreria della Regione Emilia Romagna.
Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.

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