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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 66
Funzionari delegati
Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti deliberativi del Consiglio regionale, l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.
Per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti, le aperture di credito sono autorizzate con atto motivato dalla Giunta regionale entro il limite massimo di Lire 50.000.000. Oltre tale limite la autorizzazione deve essere disposta dal Consiglio regionale.
E' sempre di competenza della Giunta regionale, senza limiti di importo, la autorizzazione di aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione.
Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.

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