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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 67
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

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