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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonchè quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.
Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonchè, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 6.
Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonchè dai limiti d' impegno.
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.

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