LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977
Art. 70
Regolarizzazione d' ufficio degli atti sottoposti a registrazione
Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 60 e 63, provvede, ove possibile, d' ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.