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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 73
Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo;
B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 gennaio dello stesso anno;
C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 30 aprile dell'esercizio successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi;
quelle di cui alla lettera C) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera C) diventino esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

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