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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 74
Unità operative
Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge statale gli uffici, organismi, enti aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi progetti o programmi della Regione.
Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla Giunta nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti dall'ufficio del programma di concerto con la ragioneria regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato al Consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall' art. 67, 3 comma, dello Statuto regionale.
Agli adempimenti di cui al 2 comma del presente articolo non sono tenuti gli Enti locali, destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 78.

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