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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 78
Controllo della spesa delegata agli Enti locali
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell' esercizio della delega.
Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

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