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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 8
Struttura del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 24. Le entrate del titolo III - IV e V possono essere aggregate per categorie.
Le spese sono ripartite con riferimento alle sezioni dipartimentali corrispondenti all'assetto organizzativo interno della Giunta, e, nell'ambito di queste, con riferimento alle aree di attività o d' intervento ed ai progetti. Nell'ambito di queste ripartizioni sono possibili ulteriori ripartizioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle, infine, per funzioni delegate dallo Stato.
Sono altresì precisate le somme destinate a nuovi finanziamenti di interventi già previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi, e sono distintamente indicati i casi in cui l'esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni da parte dello Stato.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7, la quota relativa all'esercizio successivo, nonchè globalmente la quota relativa al residuo periodo.
Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto secondo gli obiettivi generali del programma.
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli Enti, di cui al successivo art. 29 della presente legge.

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