Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 89
Rendiconto generale della Regione
I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel Rendiconto generale della Regione.
Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.
Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma regionale dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione con l'indicazione dei costi e dei risultati economici e finanziari in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione a norma dell'art. 25 - 3 comma della presente legge.
Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il CIPE sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 281/ 1970 Sito esterno, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Espandi Indice