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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 9
Progetti di spesa ed aree di intervento
Sono ripartite per progetti le spese per le quali la approvazione del relativo progetto da parte del competente organo della Regione sia già intervenuta od avvenga contemporaneamente alla approvazione del bilancio pluriennale.
Ove si tratti di progetti già in corso di realizzazione dovrà essere altresì indicato lo stato di attuazione del progetto ed, in particolare:
a) del grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;
b) delle somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;
c) delle eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.
Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo 10 la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o d' intervento.
Le aree di attività o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'organizzazione degli uffici regionali.
Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico.

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