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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Art. 92
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati
I rendiconti degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 90 e 91.
In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli Enti e degli organismi di cui al primo comma e dei Comitati comprensoriali, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna Società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

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