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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo V
DELLE ENTRATE DELLA REGIONE
Art. 48
Stadi delle entrate
Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento. Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 49
L'accertamento delle entrate
La Ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è risposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.
Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 50
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il Tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d' incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 51
Versamento delle entrate
L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d' incasso, secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 52
Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate
I responsabili del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.
Art. 53
Azioni per garantire il conseguimento delle entrate
Gli organi competenti della Regione sono tenuti a dare corso a tutte le azioni volte a garantire l'accertamento, la riscossione ed il versamento puntuale delle entrate erariali alla stessa spettanti, anche in relazione all'impegno reciproco di cooperazione di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 54
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L.1.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 55
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle scritture degli uffici.

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