Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo VII
DEI CONTROLLI
Art. 74
Unità operative
Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge statale gli uffici, organismi, enti aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi progetti o programmi della Regione.
Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla Giunta nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti dall'ufficio del programma di concerto con la ragioneria regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato al Consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall' art. 67, 3 comma, dello Statuto regionale.
Agli adempimenti di cui al 2 comma del presente articolo non sono tenuti gli Enti locali, destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 78.
Art. 75
Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati
Spetta alla ragioneria regionale la vigilanza sull' operato degli agenti dell'Amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.
L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni di proprietà della Regione e dei regolamenti dei servizi economali.
La ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 76
Controllo di gestione
La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente articolo 74.
I risultati di tali verifiche vengono comunicati alla Commissione Consiliare Bilancio e Affari Generali.
Art. 77
Funzioni di controllo della Commissione consiliare del bilancio ed affari generali
La Commissione Consiliare Bilancio ed Affari Generali effettua i controlli previsti dallo Statuto regionale e dal Regolamento del Consiglio regionale.
Art. 78
Controllo della spesa delegata agli Enti locali
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell' esercizio della delega.
Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Art. 79
Controlli sulla gestione della Tesoreria
La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dall'Assessore al Bilancio.
La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascuno anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 84, 2 comma della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della ragioneria regionale.
Il regolamento e la convenzione di Tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione.
Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Espandi Indice