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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 7 luglio 1977

Capo IX
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
Art. 89
Rendiconto generale della Regione
I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel Rendiconto generale della Regione.
Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 novembre dello stesso anno.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.
Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma regionale dei piani settoriali e dei singoli progetti di attuazione con l'indicazione dei costi e dei risultati economici e finanziari in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di previsione a norma dell'art. 25 - 3 comma della presente legge.
Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il CIPE sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 281/ 1970 Sito esterno, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
Art. 90
Conto finanziario
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Art. 91
Conto del patrimonio
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonchè le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Art. 92
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati
Rendiconti degli Enti dipendenti dalla Regione e spese degli Enti locali delegati
I rendiconti degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati in forma riassuntiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 90 e 91.
In allegato al conto consuntivo della Regione è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese degli Enti e degli organismi di cui al primo comma e dei Comitati comprensoriali, nonchè delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della Regione è allegato altresì l'ultimo bilancio approvato da ciascuna Società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

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