LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito comma 2 da art. 21 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)
(abrogati commi 3 e 4 da art. 22 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)
(sostituito comma 2 da art. 21 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)
(abrogati commi 3 e 4 da art. 22 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)
Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "
Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "
Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)
dell'art. 7 del nuovo Statuto.
(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)
1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della
L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO
PLURIENNALE 1998-2000 ":
" Art. 9
1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale
è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli
stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio
regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan
ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle
assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei
contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione
quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da
regolamenti comunitari.
Art. 10
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo
Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai
documenti di programmazione finanziaria, per ciascun
esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,
ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli
stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli
di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle
necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la
dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario
provvedere all'integrazione della quota regionale di
cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi
regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei
fondi globali di cui al successivo art. 14.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio
stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.
Art. 11
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione
degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,
la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al
bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in
cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali
sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico
accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al
successivo art. 14.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del
bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma
dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e
successive modifiche. "
1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.
1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del
servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il
R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della
legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio
di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".
1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento
regionale per la disciplina della gestione contabile dei
fondi accreditati ai funzionari delegati ".
1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.
1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2
novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione
".
1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di
attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-
Romagna> ".
1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento
regionale per la disciplina della gestione contabile dei
fondi accreditati ai funzionari delegati ".
1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di
attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <
Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-
Romagna > ".
1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con
le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti
", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 "
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte
dei Conti ".
2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.