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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo II
BILANCIO PLURIENNALE E LEGGI DI SPESA
Art. 4
Bilancio pluriennale
Sono strumenti della programmazione finanziaria della Regione:
1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
2) il bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un quinquennio.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato con un apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.
Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
Art. 5
Efficacia del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base agli indirizzi del programma di sviluppo regionale nonchè ai conseguenti nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.
Art. 6
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione ed al gettito di tributi erariali o di quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell' ammontare presunto, in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonchè in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi erariali alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, sono indicate tenendo conto dei criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 Sito esterno e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all'importo dell'ultima assegnazione.
Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti già autorizzati, nonchè, distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo, per l'esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore, nonchè quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.
Sono indicate inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entità, tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento.
Sono indicate altresì le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti già contratti, nonchè, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validità del programma a norma dell'ultimo comma del precedente art. 6.
Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base ai programmi già elaborati ed agli indirizzi del piano di sviluppo regionale, ivi comprese, distintamente, le spese derivanti dai mutui e prestiti, nonchè dai limiti d'impegno.
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 6, e il totale delle spese già predeterminate previste a norma del primo, del secondo e della prima parte del terzo comma del presente articolo.
Art. 8
Struttura del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 24. Le entrate del titolo III - IV e V possono essere aggregate per categorie.
Le spese sono ripartite con riferimento alle sezioni dipartimentali corrispondenti all'assetto organizzativo interno della Giunta, e, nell'ambito di queste, con riferimento alle aree di attività o d'intervento ed ai progetti. Nell'ambito di queste ripartizioni sono possibili ulteriori ripartizioni che comportino l'aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali da quelle per ulteriori programmi di sviluppo e da quelle, infine, per funzioni delegate dallo Stato.
Sono altresì precisate le somme destinate a nuovi finanziamenti di interventi già previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di nuovi interventi, e sono distintamente indicati i casi in cui l' esecuzione degli interventi sia condizionata a speciali assegnazioni da parte dello Stato.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. E' inoltre indicata, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 7, la quota relativa all'esercizio successivo, nonchè globalmente la quota relativa al residuo periodo.
Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per titoli;
b) per le spese: il riassunto secondo gli obiettivi generali del programma.
In allegato al bilancio pluriennale della Regione sono esposte le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli Enti, di cui al successivo art. 29 della presente legge.
Art.9(1)
Progetti di spesa ed aree di intervento
Sono ripartite per progetti le spese per le quali la approvazione del relativo progetto da parte del competente organo della Regione sia già intervenuta od avvenga contemporaneamente alla approvazione del bilancio pluriennale.
Ove si tratti di progetti già in corso di realizzazione dovrà essere altresì indicato lo stato di attuazione del progetto ed, in particolare:
a) del grado di realizzazione degli obiettivi fisici prefissati;
b) delle somme stanziate nei bilanci della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;
c) delle eventuali variazioni apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.
Le spese per le quali non è stata autorizzata nei modi indicati nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo art. 10 la rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attività o d'intervento.
Le aree di attività o di intervento sono individuate in relazione alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'organizzazione degli uffici regionali.
Il bilancio pluriennale dovrà altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo specifico.
Art. 10(2)
Progetti ed aree di attività
I progetti riguardano unicamente le spese relative ad interventi, da realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili, individuati nell'ambito della programmazione regionale, tenendo conto delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi medesimi.
Per ogni progetto devono essere indicati:
1) l'obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in sotto- obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli elementi fisici atti ad individuare l'obiettivo medesimo ed a rendere verificabile il grado di conseguimento dello stesso;
2) l'arco temporale di durata del progetto, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
3) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del progetto;
4) gli Enti e gli uffici responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonchè le misure organizzative necessarie per l'attuazione del progetto medesimo.
Art. 11
Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l' entità della spesa da eseguire.
Art. 12
Leggi che autorizzano spese pluriennali
Salvo il caso previsto dal comma successivo, le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La quantificazione annuale della spesa può essere prevista nei casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa nel tempo assuma un interesse preminente.
Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, fatti salvi eventuali espressi divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 57, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.
La legge può autorizzare l'erogazione di contributi in annualità, indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fisserà il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a partire da ciascun esercizio di validità della legge.
Art. 13
Disciplina delle procedure di spesa
Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli Enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa stessa, nonchè i termini entro i quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale, a norma del successivo art. 57.
Le leggi stabiliscono le modalità per l'eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od Enti di cui al primo comma, entro i termini fissati.
Nel caso di concessione di contributi a favore di Enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l'impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui è finalizzata la spesa, il contributo è revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione dello stesso, e il relativo impegno sul bilancio regionale è annullato. La legge stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.
Art. 13 bis
Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di previsione annuale e pluriennale, è adottato un provvedimento legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalità:
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei finanziamenti già autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalità di intervento per il costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i singoli programmi nonchè ogni altra determinazione attribuita alla legge finanziaria dalla presente legge.
La legge finanziaria è approvata immediatamente prima delle corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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