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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo V
DELLE ENTRATE DELLA REGIONE
Art. 48
Stadi delle entrate
Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 49
L'accertamento delle entrate
La ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.
Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 50
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d'incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 51
Versamento delle entrate
L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 52
Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate
I responsabili del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.
Art. 53
Azioni per garantire il conseguimento delle entrate
Gli organi competenti della Regione sono tenuti a dare corso a tutte le azioni volte a garantire l'accertamento, la riscossione ed il versamento puntuale delle entrate erariali alla stessa spettanti, anche in relazione all'impegno reciproco di cooperazione di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 54

(sostituito comma 2 da art. 11 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L.20.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 55
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie: A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa; B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle scritture degli uffici.
Art. 48
Stadi delle entrate
Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 49
L'accertamento delle entrate
La ragioneria della Regione procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato l'accertamento è disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.
Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell'esercizio di competenza.
Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue la assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della spesa.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 50
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro ufficio od Ente a ciò autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi d'incasso a firma del responsabile del servizio di ragioneria o di chi legittimamente lo sostituisce, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 51
Versamento delle entrate
L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, secondo le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria e nel regolamento regionale di attuazione della medesima.
Art. 52
Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate
I responsabili del servizio tributario, nonchè i funzionari della Regione o di altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.
Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate secondo le modalità stabilite dalle leggi dello Stato.
Art. 53
Azioni per garantire il conseguimento delle entrate
Gli organi competenti della Regione sono tenuti a dare corso a tutte le azioni volte a garantire l'accertamento, la riscossione ed il versamento puntuale delle entrate erariali alla stessa spettanti, anche in relazione all'impegno reciproco di cooperazione di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 54

(sostituito comma 2 da art. 11 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l'abbandono totale delle pene pecuniarie dovute alla Regione per violazioni di leggi tributarie, quando le stesse siano di importo non superiore a L.20.000.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante decreti cumulativi del Presidente della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 55
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto motivato predisposto dalla ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie: A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa; B) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione; C) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A e B continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti; i crediti di cui alla lettera C si eliminano dalle scritture degli uffici.

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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