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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo VI
DELLA GESTIONE DELLE SPESE DELLA REGIONE
Art. 56
Stadi della spesa
Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.
Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 57
Impegni di spesa
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente quinto comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla ragioneria regionale.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull'impegno medesimo.
Art. 58
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma del precedente art. 57, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa
abrogato
Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni
1. Le spese della regione sono impegnate dagli organi e dai funzionari competenti o delegati in base allo Statuto e alla legge.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla ragioneria, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, il dirigente della ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa ogni diversa valutazione sia di merito sia dell'interesse pubblico perseguito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo e la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, il dirigente della ragioneria, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d'impegno. Ove, invece, ritenga di non poter effettuare la registrazione, ai fini di quanto stabilito nell'art. 71, ne comunica motivatamente le ragioni al dirigente competente e al responsabile del servizio segreteria di Giunta e affari generali. Con la registrazione o con la comunicazione dei rilievi si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.41.
4. Alla ragioneria deve essere data tempestiva notizia dell'eventuale mancata adozione dell'atto o dell'eventuale suo annullamento per la cancellazione della registrazione.
5. Gli atti da cui derivano impegni, entro dieci giorni da quando sono idonei a produrre effetti, sono trasmessi, a cura del servizio segreteria di Giunta, al servizio competente, per l'esecuzione, e alla ragioneria per la trasformazione della prenotazione dell'impegno in impegno definitivo. L'efficacia dell'atto è certificata dall'attestazione relativa all'esito del controllo ovvero alla natura di atto non soggetto a controllo, apposta in base alle vigenti disposizioni e istruzioni.
6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla ragioneria, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.
7. Gli atti di impegno soggetti a controllo, salvo che non siano dichiarati immediatamente eseguibili, debbono essere trasmessi alla Commissione di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione.
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità è accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonchè in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia;
d) il capitolo al quale la spesa è da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata, e la disposizione della riduzione dell'impegno per le somme eccedenti quelle liquidate.
2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti a visto della ragioneria, fermo restando quanto disposto nel quarto comma dell'art. 63.
3. Chi effettua la liquidazione ha piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla verifica dell'adempimento dell'obbligazione dalla quale sorge per la Regione l'obbligo di disporre il pagamento, alla rispondenza tecnica delle note di spesa nonchè alla loro regolarità e congruità.
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.
5. Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa sia superiore all'entità dell'impegno, deve essere adottato, per l'eccedenza, un nuovo atto di impegno.
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla ragioneria dai dirigenti sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 63

(sostituiti commi 2 e 3 da art. 16 L.R. 5 settembre 1994 n.

40)

Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal dirigente della ragioneria e vistati dal dirigente della struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d'ufficio dalla ragioneria col solo visto del dirigente della struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal regolamento di attuazione della legge regionale di istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia- Romagna.
Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.
Art. 64
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla ragioneria in conformità alle disposizioni del regolamento per l'attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 65
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 per il servizio di provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 63.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate dalla Giunta regionale senza limiti di importo.
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
Art. 67
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Art. 68

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

Normativa per l'accreditamento e la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale. (NOTA 1)
Provveditorato e casse economali
abrogato
Art. 70
Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a registrazione
Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 60 e 63, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
Titoli di spesa inesigibili
1. Il dirigente della ragioneria, qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità contabile ravvisato in sede di riscontro di cui agli articoli 60 e 63, che non possa essere regolarizzato a norma dell'art. 70, non ritenga di registrare un impegno di spesa o dar corso a una richiesta di pagamento, procede ai sensi dell'art. 60.
2. Il dirigente proponente, ricevuti i rilievi della ragioneria, riferisce tempestivamente per iscritto al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al responsabile del servizio segreteria di Giunta e affari generali, esponendo motivatamente le sue valutazioni sui rilievi in ordine sia alle prospettate irregolarità che non consentirebbero la registrazione contabile, sia ad altri eventuali motivi che inciderebbero sulla regolarità contabile, e avanzando puntuali proposte.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di tale relazione, può impartire al dirigente della ragioneria l'ordine scritto di eseguire il provvedimento. L'ordine scritto non deve essere eseguito quando l'opposizione del dirigente della ragioneria si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, rispettivamente di competenza o di cassa, a un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui e viceversa, ovvero all'impegno e pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.
4. Alla conclusione del procedimento, del cui svolgimento l'Assessore competente deve essere informato in ogni fase, il dirigente di cui al secondo comma del presente articolo rilascia il parere di legittimità di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. n. 41 del 1992.
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 57 entro il termine dell'esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
4. Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 61 e 62, verificate dalla struttura della ragioneria preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie è disposta dal dirigente della ragioneria.
Art. 73

(modificato comma 2 e sostituito comma 4 da art. 20 L.R. 5

settembre 1994 n. 40)

Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto dalla Ragioneria **entro il 31 marzo** di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie: A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo; B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti, adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.
Art. 56
Stadi della spesa
Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall'amministrazione regionale.
Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
Tali stadi possono essere simultanei.
Art. 57
Impegni di spesa
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno può estendersi a più anni, fatto salvo il limite di cui al successivo art. 58, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di spesa corrente che vengono assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.
La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti spese da erogarsi in annualità debbono coincidere con la decorrenza e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità medesime.
L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del precedente quinto comma, sulla base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla ragioneria regionale.
Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a bilancio in dipendenza della autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la ragioneria regionale provvede d'ufficio alla rettifica delle disponibilità di fondi sul capitolo, aggiungendovi l'eventuale differenza residuale tra l'importo dell'impegno e l'ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i residui passivi, la ragioneria provvede all'accertamento della eventuale economia sull'impegno medesimo.
Art. 58
Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al terzo comma del precedente art. 57, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al secondo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Nel caso delle spese in annualità la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Organi preposti all'assunzione degli impegni di spesa
abrogato
Competenza e procedimento per l'assunzione di impegni
1. Le spese della regione sono impegnate dagli organi e dai funzionari competenti o delegati in base allo Statuto e alla legge.
2. Le proposte di atti da cui possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione, devono essere trasmesse alla ragioneria, con l'eventuale relativa documentazione, per la registrazione del relativo impegno. A tal fine, il dirigente della ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa ogni diversa valutazione sia di merito sia dell'interesse pubblico perseguito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione, l'esatta imputazione della spesa al bilancio, la disponibilità sul capitolo relativo e la copertura finanziaria dell'impegno che si va ad assumere.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, il dirigente della ragioneria, se non ha nulla da rilevare, effettua la registrazione della prenotazione d'impegno. Ove, invece, ritenga di non poter effettuare la registrazione, ai fini di quanto stabilito nell'art. 71, ne comunica motivatamente le ragioni al dirigente competente e al responsabile del servizio segreteria di Giunta e affari generali. Con la registrazione o con la comunicazione dei rilievi si intende assolto anche l'obbligo del rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n.41.
4. Alla ragioneria deve essere data tempestiva notizia dell'eventuale mancata adozione dell'atto o dell'eventuale suo annullamento per la cancellazione della registrazione.
5. Gli atti da cui derivano impegni, entro dieci giorni da quando sono idonei a produrre effetti, sono trasmessi, a cura del servizio segreteria di Giunta, al servizio competente, per l'esecuzione, e alla ragioneria per la trasformazione della prenotazione dell'impegno in impegno definitivo. L'efficacia dell'atto è certificata dall'attestazione relativa all'esito del controllo ovvero alla natura di atto non soggetto a controllo, apposta in base alle vigenti disposizioni e istruzioni.
6. I dirigenti sono tenuti a trasmettere alla ragioneria, per le occorrenti annotazioni contabili, qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni assunti.
7. Gli atti di impegno soggetti a controllo, salvo che non siano dichiarati immediatamente eseguibili, debbono essere trasmessi alla Commissione di controllo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla loro adozione.
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore. Tale idoneità è accertata e attestata in riferimento alle singole disposizioni normative e a singoli altri atti di qualsiasi natura, sui quali si fonda il diritto del creditore, nonchè in riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:
a) il creditore o i creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno, con l'indicazione dell'attestazione relativa alla sua efficacia;
d) il capitolo al quale la spesa è da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata, e la disposizione della riduzione dell'impegno per le somme eccedenti quelle liquidate.
2. La liquidazione è effettuata dai dirigenti con atti formali, che non sono sottoposti a visto della ragioneria, fermo restando quanto disposto nel quarto comma dell'art. 63.
3. Chi effettua la liquidazione ha piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla verifica dell'adempimento dell'obbligazione dalla quale sorge per la Regione l'obbligo di disporre il pagamento, alla rispondenza tecnica delle note di spesa nonchè alla loro regolarità e congruità.
4. Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo che non sia altrimenti stabilito dall'atto di delega.
5. Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa sia superiore all'entità dell'impegno, deve essere adottato, per l'eccedenza, un nuovo atto di impegno.
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. L'emissione del titolo di pagamento è richiesta alla ragioneria dai dirigenti sulla base dell'atto di liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione giustificativa della spesa.
Art. 63

(sostituiti commi 2 e 3 da art. 16 L.R. 5 settembre 1994 n.

40)

Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal dirigente della ragioneria e vistati dal dirigente della struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti, sono emessi d'ufficio dalla ragioneria col solo visto del dirigente della struttura organizzativa preposta all'emissione dei titoli di spesa.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dalla ragioneria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal regolamento di attuazione della legge regionale di istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia- Romagna.
Ogni titolo di spesa emesso potrà riferirsi ad un solo capitolo di cassa.
Art. 64
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere della Regione estingue i mandati e provvede alla loro restituzione alla ragioneria in conformità alle disposizioni del regolamento per l'attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 65
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito all'art. 69 per il servizio di provveditorato, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 63.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 66 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della Giunta regionale l'effettuazione delle spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale può autorizzare, motivandone le ragioni, aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato. L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti, sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in relazione all'entità degli interventi o dei servizi da svolgere. Detti piani sono predisposti per un periodo non superiore a sei mesi nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio interessati alle spese. Contestualmente è disposto l'impegno contabile a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.
3. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 61 saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
4. Le aperture di credito per la gestione di spese concernenti funzioni delegate dallo Stato alla Regione possono essere autorizzate dalla Giunta regionale senza limiti di importo.
5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle strutture organizzative di cui all'art. 74. Tale funzione può essere attribuita ad organi esterni alla Regione solo con legge regionale.
Art. 67
Rendicontazione da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere alla Regione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - semestralmente, con scadenza rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo ai soli fini della materiale esecuzione dei titoli di spesa emessi entro il 31 dicembre.
Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà del funzionario delegato.
Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
La ragioneria della Regione è tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il rendiconto al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio atto, approva lo stesso, dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il Presidente della Giunta regionale restituirà il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
Art. 68(7)
Normativa per l'accreditamento e la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati
La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta dall'apposito regolamento regionale. (NOTA 1)
Provveditorato e casse economali
abrogato
Art. 70
Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a registrazione
Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 60 e 63, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.
In ogni altro caso essa indica all'ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
Titoli di spesa inesigibili
1. Il dirigente della ragioneria, qualora, per qualsiasi motivo di irregolarità contabile ravvisato in sede di riscontro di cui agli articoli 60 e 63, che non possa essere regolarizzato a norma dell'art. 70, non ritenga di registrare un impegno di spesa o dar corso a una richiesta di pagamento, procede ai sensi dell'art. 60.
2. Il dirigente proponente, ricevuti i rilievi della ragioneria, riferisce tempestivamente per iscritto al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al responsabile del servizio segreteria di Giunta e affari generali, esponendo motivatamente le sue valutazioni sui rilievi in ordine sia alle prospettate irregolarità che non consentirebbero la registrazione contabile, sia ad altri eventuali motivi che inciderebbero sulla regolarità contabile, e avanzando puntuali proposte.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di tale relazione, può impartire al dirigente della ragioneria l'ordine scritto di eseguire il provvedimento. L'ordine scritto non deve essere eseguito quando l'opposizione del dirigente della ragioneria si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, rispettivamente di competenza o di cassa, a un pagamento da ascrivere alla competenza anzichè ai residui e viceversa, ovvero all'impegno e pagamento di una spesa da imputare ad un capitolo diverso da quello pertinente.
4. Alla conclusione del procedimento, del cui svolgimento l'Assessore competente deve essere informato in ogni fase, il dirigente di cui al secondo comma del presente articolo rilascia il parere di legittimità di cui all'art. 4, comma 6, della L.R. n. 41 del 1992.
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 57 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui passivi formatisi a norma del comma 1, quale che sia la natura della spesa, possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell'art. 57 entro il termine dell'esercizio, costituiscono in ogni caso economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
4. Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione a norma del comma 2, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, a norma del comma 4, ove sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, possono iscriversi, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale, appositi capitoli di spesa da collocare tra le spese obbligatorie. Alla reiscrizione e all'impegno delle somme necessarie provvedono i dirigenti competenti, contestualmente alla liquidazione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti degli appositi capitoli iscritti in bilancio e dopo aver accertato che il debito non sia prescritto o estinto per altra causa. Qualora il pagamento delle somme eliminate si riferisca a spese precedentemente liquidate e ordinate a norma degli articoli 61 e 62, verificate dalla struttura della ragioneria preposta all'emissione dei titoli di spesa, la reiscrizione e l'impegno delle somme necessarie è disposta dal dirigente della ragioneria.
Art. 73

(modificato comma 2 e sostituito comma 4 da art. 20 L.R. 5

settembre 1994 n. 40)

Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto predisposto dalla Ragioneria **entro il 31 marzo** di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie: A) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti in chiusura del medesimo; B) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti, adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, efficaci entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario; C) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti adottati entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo.
Le somme di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera C) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti di cui alla lettera C) del secondo comma diventino esecutivi dopo il 28 febbraio, le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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