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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo VII
DEI CONTROLLI
Art. 74

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

Unità operative
Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge statale gli uffici, organismi, Enti, aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi progetti o programmi della Regione.
Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla Giunta nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti dall'ufficio del programma di concerto con la ragioneria regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato al Consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall'art. 67, terzo comma, dello Statuto regionale. (NOTA 1)
Agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo non sono tenuti gli Enti locali, destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 78.
Art. 75

1) - Si veda il R.R. 11 novembre 1980 n. 53 " Regolamento

regionale per il funzionamento dei servizi di provveditorato

e delle casse economali ".

Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati
Spetta alla ragioneria regionale la vigilanza sull'operato degli agenti dell'Amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.
L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni di proprietà della Regione e dei regolamenti dei servizi economali. (NOTA 1)
La ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 76

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

Controllo di gestione
La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 74. (NOTA 1)
I risultati di tali verifiche vengono comunicati alla Commissione consiliare Bilancio e Affari generali.
Art. 77
Funzioni di controllo della Commissione consiliare del Bilancio ed Affari generali
La Commissione consiliare Bilancio ed Affari generali effettua i controlli previsti dallo Statuto regionale e dal regolamento del Consiglio regionale.
Art. 78
Controllo della spesa delegata agli Enti locali
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.
Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Art. 79

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

2) - Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 6295

del 13.12.94.

Controlli sulla gestione della tesoreria
La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'Assessore al bilancio.
La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascuno anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 84, secondo comma della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della ragioneria regionale.
Il regolamento (NOTA 1) e la convenzione (NOTA 2) di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.
Art. 74(8)
Unità operative
Sono unità operative, ai sensi dell'art. 19 della legge statale gli uffici, organismi, Enti, aziende ed agenzie cui sia attribuita la responsabilità di gestire servizi progetti o programmi della Regione.
Tali unità operative, oltre i rendiconti amministrativi prescritti qualora si tratti di funzionari delegati, devono presentare alla Giunta nei mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno una relazione che consenta di accertare i risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti nella attuazione dei servizi, progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti dall'ufficio del programma di concerto con la ragioneria regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato al Consiglio regionale all'atto della discussione del conto consuntivo, in conformità di quanto disposto dall'art. 67, terzo comma, dello Statuto regionale. (NOTA 1)
Agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo non sono tenuti gli Enti locali, destinatari di deleghe di funzioni, per i quali vige il regime di collaborazione e di controllo previsto dal successivo art. 78.
Art. 75
Controlli sugli agenti e sui funzionari delegati
Spetta alla ragioneria regionale la vigilanza sull'operato degli agenti dell'Amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli o di altri beni mobili.
L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
I predetti agenti sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni di proprietà della Regione e dei regolamenti dei servizi economali.
La ragioneria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 76(9)
Controllo di gestione
La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 74. (NOTA 1)
I risultati di tali verifiche vengono comunicati alla Commissione consiliare Bilancio e Affari generali.
Art. 77
Funzioni di controllo della Commissione consiliare del Bilancio ed Affari generali
La Commissione consiliare Bilancio ed Affari generali effettua i controlli previsti dallo Statuto regionale e dal regolamento del Consiglio regionale.
Art. 78
Controllo della spesa delegata agli Enti locali
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull'attività svolta nell'esercizio della delega.
Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.
In ogni tempo il Presidente della Giunta può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
Art. 79(10)
Controlli sulla gestione della tesoreria
La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'Assessore al bilancio.
La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascuno anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 84, secondo comma della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte della ragioneria regionale.
Il regolamento (NOTA 1) e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonchè l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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