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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Capo VIII
DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE E DI CHI MANEGGIA IL DENARO
Art. 80
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.
Art. 81
Responsabilità del ragioniere
Il ragioniere capo risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli articoli 60, 63 e 71 delle " Spese ";
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.
Art. 82
Responsabilità dei dipendenti della Regione
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 83

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

Responsabilità dei funzionari delegati
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti. (NOTA
31 06
Art. 84

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

2) - Si veda la deliberazione della Giunta regionale n. 6295

del 13.12.94.

Responsabilità del tesoriere
La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria (NOTA 1) e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale. (NOTA 2)
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.
Art. 85
Responsabilità del maneggio di denaro
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi articoli 86 e 87.
Art. 86
Responsabilità per danni
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 82, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 87

1) - Si veda ora la recente riforma della Corte dei Conti

attuata con le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 "

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della

Corte dei Conti ", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 Sito esterno

n. 441 " Disposizioni urgenti in materia di ordinamento

della Corte dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Competenza della Corte dei Conti
Ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge statale, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui agli articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia. (NOTA 1)
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato. (NOTA 2)
Art. 80
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.
Art. 81
Responsabilità del ragioniere
Il ragioniere capo risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli articoli 60, 63 e 71 delle " Spese ";
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.
Art. 82
Responsabilità dei dipendenti della Regione
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 83(11)
Responsabilità dei funzionari delegati
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti. (NOTA
31 06
Art. 84(12)
Responsabilità del tesoriere
La responsabilità del tesoriere regionale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento di tesoreria (NOTA 1) e nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla Giunta regionale. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.
Art. 85
Responsabilità del maneggio di denaro
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi articoli 86 e 87.
Art. 86
Responsabilità per danni
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in ogni caso, dei danni derivati all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 82, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 87(13)
Competenza della Corte dei Conti
Ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge statale, gli amministratori ed i dipendenti della Regione per la responsabilità di cui agli articoli 80, 81, 82, 83, 85 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia. (NOTA 1)
La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato. (NOTA 2)

Note del Redattore:

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si veda il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 1985 n. 29 " Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di Enti locali ": " 3. Il progetto di iniziativa diretta della Regione, di cui all'art. 9 e all'art. 10 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 <Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna> e al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1984 n. 6 <Norme sul riordino istituzionale>, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso è iscritto sul bilancio annuale e pluriennale nell'ambito dei programmi-obiettivo in cui il bilancio è strutturato, separatamente dalle altre spese riguardanti la medesima area di attività o di intervento. "

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

(sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 5 settembre 1994 n. 40)

1) - Si riportano di seguito gli articoli 9, 10 e 11 della

L.R. 23 aprile 1998 n. 14 " BILANCIO DI PREVISIONE DELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1998 E BILANCIO

PLURIENNALE 1998-2000 ":

" Art. 9

1. A norma del primo comma dell'art. 38 della L.R. 6 luglio

1977, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale

è autorizzata a disporre con proprio atto l'iscrizione negli

stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio

regionale per l'esercizio 1998 dei capitoli e degli stan

ziamenti concernenti la acquisizione a bilancio delle

assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e dei

contributi della Comunità Europea e la relativa destinazione

quando questa sia tassativamente regolata dalla legge o da

regolamenti comunitari.

Art. 10

1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse

autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo

Stato e della Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai

documenti di programmazione finanziaria, per ciascun

esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare,

ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli

stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli

di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle

necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel

rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la

dotazione di nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario

provvedere all'integrazione della quota regionale di

cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi

regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei

fondi globali di cui al successivo art. 14.

3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere

deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio

stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, quinto comma,

della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

Art. 11

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione

degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione,

la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove

necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al

bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in

cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali

sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico

accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui al

successivo art. 14.

2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate

nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del

bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre

dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma

dell'art. 38, quinto comma, della L.R. 6 luglio 1977, n.31 e

successive modifiche. "

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 12 del nuovo Statuto.

1) - Si vedano la L.R. 27 marzo 1972 n. 4 " Istituzione del

servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna " ed il

R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di attuazione della

legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 < Istituzione del servizio

di tesoreria della Regione Emilia-Romagna > ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda ora il comma 2 dell'art. 50 del nuovo Statuto.

1) - Si veda l'art. 43 comma 3 dello Statuto e la L.R. 2

novembre 1989 n. 37 " Disciplina dell'analisi di gestione

".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna> ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 50 " Regolamento

regionale per la disciplina della gestione contabile dei

fondi accreditati ai funzionari delegati ".

1) - Si veda il R.R. 9 dicembre 1978 n. 49 " Regolamento di

attuazione della legge regionale 27 marzo 1972 n. 4 <

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Emilia-

Romagna > ".

1) - Si veda ora la riforma della Corte dei Conti attuata con

le due leggi 14 gennaio 1994 n. 19 e n. 20 " Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

", a cui si aggiunge il D.L.8 agosto 1996 n. 441 Sito esterno "

Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei Conti ".

2) - Si veda l'art. 83 comma 1 della legge sulla

amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale

dello Stato R.D. 18 novembre 1923 n. 2440.

Si vedano rispettivamente l'art. 3 ed il punto c)

dell'art. 7 del nuovo Statuto.

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