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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2

PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 13 gennaio 1978

Art. 2
Utilizzazione delle aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione
Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato per le aree delimitate ai sensi dell'art. 1 - lett. d) della presente legge istanze di concessione, corredate dagli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico - edilizie, il Comune con deliberazione consiliare può procedere all'esproprio oppure inserire le aree, per le quali non sia stata presentata istanza di concessione, in un nuovo programma pluriennale di attuazione.
Le aree espropriate conservano le destinazioni di uso previste negli strumenti urbanistici e vanno a far parte del patrimonio comunale.
Il Comune assegna secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, che dovranno prevedere pubblici bandi di concorso, le aree in proprietà o in diritto di superficie, previa stipula di una convenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente compresi nel programma pluriennale di attuazione ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, comma 4 , della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, in caso di presentazione delle istanze di concessione al di fuori dei termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, il sindaco potrà rilasciare le relative concessioni solo previa stipula della convenzione di cui agli artt. 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.

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