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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2

PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 13 gennaio 1978

Art. 3
Approvazione del programma pluriennale di attuazione
Il programma pluriennale adottato ai sensi della presente legge è approvato con deliberazione del Comitato comprensoriale.
Il Comitato comprensoriale può proporre modifiche necessarie al raccordo del programma stesso alle scelte comprensoriali, nel qual caso le comunica al Comune che può controdedurre entro 30 giorni.
Decorso tale termine, il Comitato comprensoriale approva il programma decidendo sulle modifiche.
In caso di restituzione motivata senza approvazione, il Comune deve rielaborare il programma entro 90 giorni.
Dopo due mesi dalla trasmissione al Comitato comprensoriale e in assenza di determinazioni del medesimo, il programma pluriennale di attuazione diviene esecutivo.

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