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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2

PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 13 gennaio 1978

Art. 4
Norme transitorie
Fino all'adozione del programma pluriennale di attuazione non possono essere resi esecutivi nuovi strumenti urbanistici preventivi.
Fino a tale data possono invece essere rilasciate le concessioni relative alle lottizzazioni convenzionate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno e provviste del nulla - osta regionale nonchè agli altri strumenti attuativi già approvati.
I Comuni non dotati di piani per l'edilizia economica e popolare al momento dell'entrata in vigore della presente legge, adottano un programma pluriennale di attuazione con i contenuti dell'art. 1 della presente legge, ad eccezione del punto b) dello stesso articolo.
Fino a quando non sia stato convocato, ai sensi della 1a norma transitoria della legge 31 gennaio 1975, n. 12 Sito esterno, il Comitato comprensoriale, i poteri attribuiti al comprensorio dalla presente legge sono esercitati, per il territorio di competenza dalla Giunta regionale con le modalità e nelle forme previste dall' art. 6 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

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