Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 2

PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 13 gennaio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale
Tutti i Comuni non compresi fra quelli esonerati in tutto o in parte con apposito elenco, approvato dal Consiglio regionale ai sensi del 3 comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977 numero 10 Sito esterno entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati ad attuare i propri strumenti urbanistici mediante programmi pluriennali di attuazione con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.
Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco di cui al comma precedente, sono obbligati alla formazione dei programmi i Comuni dotati di piano regolatore generale approvato, i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti al 31- 12- 1971, quelli il cui territorio è attraversato dalla strada statale n. 9 unitamente ai Comuni ad essi contermini nonchè i Comuni il cui territorio è bagnato dal mare Adriatico.
E' attribuita ai Comitati comprensoriali la potestà di deliberare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposte in ordine ai Comuni da comprendere nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
I Comuni compresi nell'elenco approvato dal Consiglio regionale che individua quelli totalmente esonerati o per i quali l'esonero è limitato a centri, nuclei, frazioni o altre parti del territorio comunale, su parere conforme del Comitato comprensoriale possono dotarsi del programma pluriennale di attuazione.
Lo schema di massima e la relazione generale del programma pluriennale di attuazione sono inviati, prima dell'adozione da parte del Consiglio comunale, agli organi di decentramento comunali, ove esistenti, perchè esprimano il loro parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
I Comuni obbligati per effetto del 1 e 2 comma del presente articolo adottano il primo programma pluriennale di attuazione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se obbligati ai sensi del 2 comma, ovvero entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei Comuni esonerati se non compresi in detto elenco.
I Comuni non obbligati che adottano un nuovo piano regolatore generale devono deliberare contestualmente il primo programma pluriennale di attuazione; in sede di esame delle osservazioni il Comune adegua il programma alle osservazioni accolte.
Il programma pluriennale di attuazione, in rapporto anche alle previsioni di spesa pubblica e in coerenza con le indicazioni del programma di attuazione del piano territoriale di coordinamento comprensoriale, di cui alla legge regionale 31 gennaio 1975 n. 12, ove esistente, deve contenere:
a) il programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche di interesse comunale e sovracomunale con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, delle spese relative e delle fonti di finanziamento;
b) l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per l'edilizia economica e popolare, di cui ai programmi previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno e successive modificazioni e integrazioni;
c) l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente;
d) l'individuazione delle aree residenziali di completamento e di espansione, in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, nonchè delle aree residenziali turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione;
e) l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistici, di cui si intende avviare l'attuazione;
f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;
g) il conto economico di massima del costo di realizzazione delle opere di iniziativa pubblica e privata prevista dal programma pluriennale stesso.
Il Comune può altresì includere nel programma pluriennale di attuazione gli interventi non esplicitamente richiamati nel presente articolo.
Il programma pluriennale di attuazione si compone dei seguenti elementi:
- una relazione generale, che ne illustra i contenuti programmatici ed urbanistici;
- gli elaborati grafici, in scala non inferiore a 1: 5000, che individuano le aree soggette ad intervento ed i loro rapporti con gli strumenti urbanistici vigenti.
Il programma pluriennale potrà essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione, con le stesse procedure previste per la sua adozione.
Al di fuori del programma pluriennale di attuazione, sono consentiti, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, gli interventi di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, comma 4 , della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Nel caso in cui il Comune non adotti il programma pluriennale di attuazione nei tempi previsti dal sesto comma del presente articolo, l'ufficio di presidenza del Comprensorio invita il Comune a provvedere entro i successivi 60 giorni. Decorso altresì quest' ultimo termine, il Comitato comprensoriale procede d' ufficio alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale e del piano di fabbricazione.
In sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, o con altra deliberazione del consiglio comunale, il Comune può inoltre definire e regolamentare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di cui all'art. 9 - lettere b), c), d) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Trascorsi i termini di validità del primo programma pluriennale, il Comune provvede entro i successivi 180 giorni ad adottare un nuovo programma pluriennale di attuazione.
Art. 2
Utilizzazione delle aree comprese nei programmi pluriennali di attuazione
Qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato per le aree delimitate ai sensi dell'art. 1 - lett. d) della presente legge istanze di concessione, corredate dagli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme urbanistico - edilizie, il Comune con deliberazione consiliare può procedere all'esproprio oppure inserire le aree, per le quali non sia stata presentata istanza di concessione, in un nuovo programma pluriennale di attuazione.
Le aree espropriate conservano le destinazioni di uso previste negli strumenti urbanistici e vanno a far parte del patrimonio comunale.
Il Comune assegna secondo criteri stabiliti dal consiglio comunale, che dovranno prevedere pubblici bandi di concorso, le aree in proprietà o in diritto di superficie, previa stipula di una convenzione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Per gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente compresi nel programma pluriennale di attuazione ai sensi della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 9 e all'articolo 13, comma 4 , della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno, in caso di presentazione delle istanze di concessione al di fuori dei termini previsti dal programma pluriennale di attuazione, il sindaco potrà rilasciare le relative concessioni solo previa stipula della convenzione di cui agli artt. 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
Art. 3
Approvazione del programma pluriennale di attuazione
Il programma pluriennale adottato ai sensi della presente legge è approvato con deliberazione del Comitato comprensoriale.
Il Comitato comprensoriale può proporre modifiche necessarie al raccordo del programma stesso alle scelte comprensoriali, nel qual caso le comunica al Comune che può controdedurre entro 30 giorni.
Decorso tale termine, il Comitato comprensoriale approva il programma decidendo sulle modifiche.
In caso di restituzione motivata senza approvazione, il Comune deve rielaborare il programma entro 90 giorni.
Dopo due mesi dalla trasmissione al Comitato comprensoriale e in assenza di determinazioni del medesimo, il programma pluriennale di attuazione diviene esecutivo.
Art. 4
Norme transitorie
Fino all'adozione del programma pluriennale di attuazione non possono essere resi esecutivi nuovi strumenti urbanistici preventivi.
Fino a tale data possono invece essere rilasciate le concessioni relative alle lottizzazioni convenzionate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno e provviste del nulla - osta regionale nonchè agli altri strumenti attuativi già approvati.
I Comuni non dotati di piani per l'edilizia economica e popolare al momento dell'entrata in vigore della presente legge, adottano un programma pluriennale di attuazione con i contenuti dell'art. 1 della presente legge, ad eccezione del punto b) dello stesso articolo.
Fino a quando non sia stato convocato, ai sensi della 1a norma transitoria della legge 31 gennaio 1975, n. 12 Sito esterno, il Comitato comprensoriale, i poteri attribuiti al comprensorio dalla presente legge sono esercitati, per il territorio di competenza dalla Giunta regionale con le modalità e nelle forme previste dall' art. 6 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 gennaio 1978

Espandi Indice