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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1978, n. 4

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1973, N. 3 " INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 13 gennaio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito con il seguente:
" Il contributo ordinario sarà concesso su domanda della cooperativa, che dovrà pervenire alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti: a) domanda di contributo redatta secondo lo schema di cui all'allegato 5); b) copia dello statuto in vigore; c) copia del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo; d) elenchi dei soci con l'indicazione delle nuove quote versate nel periodo cui si riferisce il contributo, con a fianco indicato il numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane; e) il questionario previsto dal VII comma del successivo art. 11, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 4) ".
Art. 2
I commi I, II, III e IV dell'art. 11 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, sono così sostituiti:
" Le domande per la concessione del contributo regionale per il pagamento degli interessi, rivolte al Presidente della Regione, dovranno essere presentate alle cooperative di cui i singoli artigiani sono soci. Le cooperative, entro il mese di febbraio e agosto di ogni anno, dovranno inoltrare alla Regione: a) domanda di contributo redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3); b) copia delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione ha concesso le fidejussioni, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1); c) i piani di ammortamento dei prestiti indicati nelle deliberazioni, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2); d) prospetto riepilogativo dei piani di ammortamento, redatto dalla banca concedente i prestiti, sottoscritto dal presidente della cooperativa, secondo lo schema di cui all'allegato 3). Il contributo di cui al precedente art. 10 è accordato con deliberazione della Giunta regionale, di cui verrà data notizia agli istituti di credito interessati. La liquidazione del contributo avviene semestralmente, in base ai prospetti di cui alla lettera d) del presente articolo. Il pagamento del contributo viene effettuato semestralmente, direttamente a favore degli istituti di credito concedenti i prestiti. Sono esclusi dal concorso regionale previsto dal precedente art. 10 i prestiti di esercizio assistiti da altre agevolazioni in conto interessi ".
Art. 3
L'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito con il seguente:
" Spetta al Consiglio regionale procedere alle nomine ed esercitare le funzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 14. Il Consiglio regionale procede alle nomine di cui alla lettera a) del precedente art. 14 su proposta della commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio e alla nomina di cui alla lettera c) del precedente art. 14 su terna proposta dalla commissione provinciale medesima. Al Consiglio regionale spetta altresì esercitare la funzione di cui alla lettera e), del precedente art. 14, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, competente per territorio e la commissione regionale per l'artigianato ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 12 gennaio 1978

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