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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 5

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE PER ESPROPRIAZIONE E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 14 gennaio 1978

Art. 11
Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario del 1978, dotato dello stanziamento di L.120.000.000, cui si fa fronte con le disponibilità rivenienti dalla mancata riproposizione dello stanziamento di pari importo di cui al capitolo 23110 del bilancio dell'esercizio finanziario 1977 riguardante la stessa materia.
Per gli oneri successivi, lo stanziamento verrà determinato annualmente con leggi di bilancio.

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