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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 5

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, RELATIVAMENTE ALLE DELEGHE PER ESPROPRIAZIONE E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI URGENZA PER PUBBLICA UTILITA'

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 14 gennaio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
L'articolo 9 della legge regionale n. 18/ 1975 è così sostituito:
" I Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative indicate dagli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esternoarticolo 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esternoarticolo 106 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno
Art. 4
Art. 5
Art. 6
L'articolo 13 della legge regionale n. 18/ 1975 è così sostituito:
" I provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate, limitatamente alle autorizzazioni di occupazione temporanea e di urgenza, alla determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, alla pronuncia di esproprio ed allo svincolo delle indennità depositate nella cassa depositi e prestiti, saranno comunicati alla Regione e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima ".
Art. 7
L'articolo 14 della legge regionale n. 18/ 1975 è così modificato:
" In caso di persistente inerzia dei Comuni delegati, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, può invitare gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi i quali la Giunta adotta in via sostitutiva i singoli atti ".
Art. 8
Le commissioni previste dal quarto comma dell' art. 14 della legge statale 28 gennaio 1977, numero 10, sono istituite dal Consiglio regionale che provvede altresì alla designazione degli esperti nelle materie specificatamente indicate nello stesso articolo 14.
Art. 9
Ai componenti delle commissioni di cui sopra, non appartenenti ai ruoli della Regione o di enti locali, verrà corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti norme o leggi regionali, oltre alle spese di missioni, per eventuali sopralluoghi di volta in volta ritenuti necessari per i compiti attribuiti alla commissione e specificatamente autorizzati dal presidente della commissione.
Art. 10
L'articolo 15 della legge regionale n. 18/ 1975 è così modificato:
" La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disporrà annualmente il rimborso delle spese sostenute dai Comuni delegati ai sensi del presente capo ".
Art. 11
Agli oneri derivanti all'amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario del 1978, dotato dello stanziamento di L.120.000.000, cui si fa fronte con le disponibilità rivenienti dalla mancata riproposizione dello stanziamento di pari importo di cui al capitolo 23110 del bilancio dell'esercizio finanziario 1977 riguardante la stessa materia.
Per gli oneri successivi, lo stanziamento verrà determinato annualmente con leggi di bilancio.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente a termini del secondo comma dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 gennaio 1978

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