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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 1
Alla copertura della spesa corrente di ciascuno ente ospedaliero, fermi restando i criteri di ammissibilità della spesa medesima stabiliti dall'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e dagli articoli da 2 a 7 della presente legge, concorrono:
a) le entrate per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'articolo 13 dello stesso decreto - legge, nonchè le entrate per attività ambulatoriali, nei limiti del 95% della relativa previsione degli enti ospedalieri da cui dipende un ospedale regionale o provinciale e del 90% di detta previsione per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali zonali;
b) le entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti;
c) il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per la differenza. La restante parte delle entrate di cui alla lettera a) del precedente comma sarà destinata, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio dell'ente ospedaliero, a spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico - economali degli ospedali, fermo restando, per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12. Alle suddette spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie e tecnico - economali potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalla alienazione dei beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri, nonchè dalle costituzioni di diritti reali sui beni e titoli medesimi autorizzate dalla Regione a norma dell'ottavo comma dell'art. 7 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'Assessore regionale alla sanità, su conforme parere della Commissione consiliare, nell'osservanza del procedimento di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il sesto comma dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1975, n. 4 Sito esterno e il settimo comma del medesimo articolo, modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno, sono abrogati.

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