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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 10
Fino all'attuazione del piano regionale ospedaliero gli enti ospedalieri non possono assumere nuovo personale, fatta eccezione:
a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130 Sito esterno;
b) per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni, di personale assente dal servizio nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Sito esterno e sulla tutela delle lavoratrici madri, di personale sospeso dal servizio in via cautelare e di personale assente dal servizio per infermità: in tal ultimo caso la supplenza è ammessa se l'infermità si protrae per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e a decorrere dalla scadenza di detto periodo;
c) per le assunzioni di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1974, n. 200 Sito esterno.
Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 10 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle assunzioni consentite a norma del primo comma si farà fronte con l'utilizzazione del " fondo di riserva straordinario ospedaliero " di cui all'articolo 5 bis aggiunto alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 dalla legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno.
Le sostituzioni di cui alla lettera a) del primo comma, concernenti il personale sanitario, il personale laureato nei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie e il personale amministrativo, le assunzioni di cui alla lettera c) dello stesso comma possono essere effettuate previa autorizzazione dell'Assessore regionale alla sanità, rilasciata su conforme deliberazione della competente Commissione del Consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere richieste entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui il posto si è reso vacante: ove la richiesta pervenga oltre tale termine l'autorizzazione non sarà concessa.
Le assunzioni di personale consentite o autorizzate a norma del presente articolo debbono essere effettuate entro e non oltre un anno, rispettivamente, da quando il posto si sia reso vacante o la autorizzazione sia stata concessa: decorso tale termine la nomina non può essere effettuata quale che sia lo stato del procedimento per l'assunzione.
Nel caso di assunzioni consentite o autorizzate a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data solo se il posto si sia reso vacante o l'autorizzazione sia stata concessa non oltre 12 mesi antecedenti la data stessa;
ove, invece, il posto si sia reso vacante o l'autorizzazione sia stata concessa oltre i 12 mesi, la nomina non può essere effettuata.
I posti per i quali non sia stata effettuata la nomina ai sensi dei due precedenti commi possono tuttavia essere ricoperti nell'osservanza dei procedimenti autorizzatori previsti dalla presente legge.
Possono inoltre essere concluse le procedure concorsuali in corso, comprese quelle previste dall'art. 3, 5 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Sito esterno, nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano scaduti i termini per la presentazione delle domande.
Le procedure concorsuali dovranno essere concluse entro e non oltre sei mesi dalla suddetta data.

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