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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 11
Gli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di pervenire ad una più razionale combinazione dei fattori produttivi e ad una migliore utilizzazione dei servizi interni, possono presentare all'Assessore regionale alla sanità richiesta di autorizzazione alla trasformazione di posti di pianta organica vacanti e disponibili.
Le autorizzazioni devono essere richieste entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui si è reso disponibile il posto: ove la richiesta pervenga oltre tale termine, l'autorizzazione non sarà concessa.
I posti trasformati non possono essere coperti, quale che sia lo stato del procedimento, se non si è provveduto ad effettuare le relative assunzioni entro e non oltre un anno dalla concessione dell'autorizzazione.
Ove alla data di entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione sia stata già concessa da non oltre 12 mesi il termine di cui al precedente comma decorre dalla suddetta data; ove invece le autorizzazioni siano state concesse anteriormente ai 12 mesi le assunzioni non possono essere effettuate.
I posti per i quali non sia stata effettuata l'assunzione ai sensi dei due precedenti commi possono tuttavia essere egualmente ricoperti nell'osservanza dei procedimenti autorizzatori previsti dalla presente legge.
Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono altresì presentare all' Assessore regionale alla sanità richieste di autorizzazione alla trasformazione di posti previsti in pianta organica di personale esecutivo e di personale sanitario ausiliario coperti da personale che consegua od abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali; i posti trasformati potranno essere coperti mediante concorso interno per titoli ed esami a condizione che siano soppressi i posti originari e che la soppressione non pregiudichi obiettive esigenze di servizio.
Agli eventuali maggiori oneri si farà fronte con le disponibilità ordinarie del bilancio mediante economie sui capitoli destinati alle spese correnti o mediante utilizzo del fondo di riserva ordinario ospedaliero.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono autorizzati dall'Assessore regionale alla sanità su conforme deliberazione della competente Commissione del Consiglio regionale e nell'osservanza del procedimento di cui ai commi 2 , 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.

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