Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 12
Le Amministrazioni ospedaliere sono tenute a provvedere alla copertura con personale di ruolo dei posti che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, saranno ricoperti per incarico nei casi autorizzati o consentiti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 entro e non oltre dodici mesi dalla data in cui sia stata autorizzata la copertura del posto o questo si sia reso vacante.
Le Amministrazioni ospedaliere debbono altresì provvedere alle coperture con personale di ruolo dei posti ricoperti per incarico alla data di entrata in vigore della presente legge entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Espandi Indice