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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 2
Le spese degli enti ospedalieri per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono sono ammesse in misura corrispondente alla spesa calcolata come segue:
- rilevazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, del risultato effettivo desunto, al netto delle poste d' entrata correttive, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29;
- incremento della somma come sopra determinata in base agli aumenti tariffari intervenuti.

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