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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 3
Le spese degli enti ospedalieri per trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento sono ammesse in misura corrispondente alla spesa calcolata come segue:
- rilevazione, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, del risultato effettivo desunto, al netto delle poste d' entrata correttive, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29;
- incremento della somma come sopra determinata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla Giunta regionale per l'anno in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed ulteriore rivalutazione di tale somma in base all' indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.

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