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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 6
Le spese degli enti ospedalieri per acquisti di generi alimentari sono ammesse secondo le seguenti disposizioni.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente non sia superiore alla spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media dell'ente incrementata in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita determinato dalla Giunta regionale per l'anno in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni e ulteriormente rivalutata in base all'indice di aumento del costo della vita indicato, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio cui la previsione si riferisce.
Ove la spesa media giornaliera per degente dell' ente sia invece superiore alla spesa media regionale per degente, le spese sono ammesse in misura corrispondente alla spesa media regionale, incrementata e rivalutata in base agli indici di aumento del costo della vita di cui al precedente comma.
La spesa media giornaliera per degente dell'ente è rilevata, al netto delle poste d' entrata correttive e alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui gli enti ospedalieri debbono presentare il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, dal modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29.
La spesa media regionale per degente è determinata dalla Giunta regionale, in base ai dati accertati dalle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri alla Regione con il modello D allegato alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 29, alla data del 31 dicembre di cui al precedente comma.

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