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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1978, n. 6

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1975, N. 4 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI RECANTE " NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 18 gennaio 1978

Art. 7
Le spese degli enti ospedalieri per il rinnovo di attrezzature sanitarie e tecnico - economali sono ammesse in base alle seguenti percentuali della spesa corrente calcolata secondo i criteri stabiliti dai punti 1), 7) e 8) dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, sostituiti e modificati dall'art. 3 della legge 15 luglio 1976, n. 29 Sito esterno, e dagli articoli da 2 a 6 della presente legge:
- 1,50 per cento per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali di zona e non classificati;
- 1,00 per cento per gli enti ospedalieri da cui dipendono ospedali provinciali e regionali.

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